Approvato in data: 27/09/2016

Testo:

RISOLUZIONE

L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

 

Valutato che

la legge regionale n. 24 del 1991, art. 13 comma 1, definisce il calendario di raccolta delle diverse specie tartufigene prevedendone specifici periodi di sospensione atti a salvaguardare i processi di sviluppo e crescita delle singole tipologie di tartufo.

Suddetta prescrizione è da ritenersi di carattere generale visto che in alcune aree comprese nella regione Emilia-Romagna, quali il territorio piacentino, nei mesi di agosto e settembre il tartufo nero estivo (Tuber aestivum) è presente in grande quantità, sia in pianura che in collina, a differenza del tartufo bianco (Tuber magnatum Pico) la cui presenza risulta essere, ad oggi, molto scarsa se non trascurabile essendo addirittura assente in alcune annate.

Impegna il Presidente della Regione e la Giunta regionale

a considerare le singole specificità territoriali e a riconoscere, a fronte di opportuna richiesta, proroghe ai periodi di raccolta delle diverse specie tartufigene, come previsto dalle Legge 16 dicembre 1985, n. 752, art. 6 comma 4.