Annuncio in aula: 17/01/2017

Approvato in data: 24/01/2017

Testo:

Premesso che

La direttiva dell’Unione Europea 2006/123/CE, cosiddetta Bolkestein, aveva previsto che tutte le concessioni su aree pubbliche, comprese quindi quelle relative agli ambulanti, sarebbero dovute essere oggetto di procedure comunitarie ad evidenza pubblica già a partire dall’anno della sua entrata in vigore, ovvero il 2006: questa data è stata in realtà più volte automaticamente prorogata e comunque baipassata

Il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, con il quale lo Stato italiano ha dato attuazione alla Direttiva Servizi, ha previsto che i criteri per il rilascio delle concessioni agli ambulanti fossero definiti tramite una Intesa da adottarsi in sede di Conferenza Unificata (Stato-Regioni-Enti locali)

Tale intesa è stata approvata il 5 luglio 2012, ed ha previsto, per le concessioni in scadenza nell’anno 2017, l’attribuzione di un punteggio significativo alla professionalità raggiunta, il che dovrebbe permettere agli attuali concessionari di veder garantita la propria posizione anche nelle procedure alle quali i Comuni hanno cominciato a dare corso, in ottemperanza alle disposizioni vigenti

Infatti la Conferenza delle Regioni e Province autonome-CINSEDO ha approvato in data 3 agosto 2016 il Documento contenente le Linee applicative dell’Intesa della conferenza unificata del 5 luglio 2012, e la Regione ha recepito il Documento unitario del 3 agosto 2016 con d.g.r. n. 1552 del 26 settembre 2016, adottando, pertanto, tutti gli atti di propria competenza e fornendo ai Comuni ed agli operatori tutta la documentazione, le modalità operative, la modulistica da seguire: ai primi di dicembre dello scorso anno tutti i Comuni della Regione avevano  emanato o stavano emanando i bandi per l’affidamento delle concessioni

Rilevato che

Il Decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, cosiddetto “Milleproroghe”, all’articolo 6, comma 8, ha previsto che tutte le concessioni su aree pubbliche in essere alla data del decreto stesso siano prorogate al 31 dicembre 2018: di tale previsione, che incide oltretutto su un iter che era già stato disciplinato da norme oggetto di un’intesa Stato-Regioni, nessuna comunicazione era stata fatta alle Regioni stesse

Considerato che

La Regione Emilia-Romagna ha ritenuto di dare ai propri Comuni indicazioni precise, invitandoli in particolare a non interrompere le procedure in corso: la norma adottata è un decreto legge, suscettibile di eventuali variazioni in corso di conversione, e la eventuale sospensione delle procedure in corso, qualora la disposizione non venisse confermata, porterebbe a correre il rischio di non concludere le stesse entro i termini previsti e necessari

Valutato che

Si ritiene che la proroga delle concessioni su aree pubbliche al 31 dicembre 2018, disposta dal decreto Milleproroghe, non tuteli a pieno gli attuali concessionari: infatti i contenuti dell’Intesa del 2012, che attribuendo larghi punteggi alle esperienze acquisite finisce con il riconoscere una posizione privilegiata agli attuali concessionari, risultano  applicabili esclusivamente alle concessioni in scadenza nel 2017: la proroga al 2018 determinerebbe la conseguenza che le concessioni dovrebbero essere assegnate con i criteri definiti nella Direttiva Servizi, ovvero bandi pubblici che escludano qualsiasi vantaggio al prestatore uscente

Tutto ciò premesso e considerato

Impegna la Giunta regionale

A farsi portatrice presso le sedi opportune della necessità di modificare, in sede di conversione del decreto Milleproroghe, la disposizione di cui all’art. 6 comma 8, per eliminare la proroga al 31 dicembre 2018 e permettere ai Comuni di concludere le procedure in corso, con una proroga al 31 marzo p.v., secondo i criteri e principi dell’Intesa del 5 luglio 2012.

Approvata a maggioranza dalla Commissione II Politiche economiche nella seduta del 24 gennaio 2017.

 A firma dei Consiglieri: Serri, Marchetti Francesca, Prodi, Sabattini, Zoffoli, Rossi Nadia, Tarasconi, Lori, Ravaioli, Montalti, Bagnari, Rontini, Boschini, Campedelli