Annuncio in aula: 07/02/2017

Approvato in data: 22/02/2017

Testo:

Premesso che

La direttiva dell’Unione Europea 2006/123/CE, cosiddetta Bolkestein, sulla circolazione e liberalizzazione dei servizi all’interno dell’UE, ha previsto che le concessioni demaniali debbano essere assegnate attraverso una procedura ad evidenza pubblica, quindi tramite asta.

Nell’attesa della riforma della materia, necessaria per dare attuazione ai principi comunitari, le concessioni esistenti sono state più volte prorogate: l’art. 1, comma 18, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con legge n. 25 del 26 febbraio 2010, ha sancito la proroga ex lege, fino al 31 dicembre 2015, delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico – ricreativo che fossero valide alla data di entrata in vigore del decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2015; con successivo articolo 34 duodecies del decreto legge del 18 ottobre 2012, n. 221, convertito con la legge n. 179 del 17 dicembre 2012, il termine di durata delle concessioni veniva ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2020.

Nel frattempo scadeva infruttuosamente il termine entro il quale il Governo era stato delegato ad adottare un decreto legislativo avente ad oggetto la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, fissato per il 17 aprile 2013

Stante la situazione venutasi a creare, il Tar Lombardia e il Tar Sardegna sottoponevano alla Corte di Giustizia Europea il quesito pregiudiziale della compatibilità dell’articolo 1, comma 18, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194 con l’articolo 12 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché con gli articoli 49, 56 e 106 TFUE, ovvero in relazione ai principi di libertà di stabilimento, di protezione della concorrenza, di eguaglianza di trattamento, di proporzionalità e ragionevolezza

Rilevato che

La Corte di Giustizia, con sentenza del 14 luglio 2016, ha definito la questione esprimendo inequivocabilmente il principio secondo il quale le concessioni demaniali marittime non possono essere automaticamente rinnovate; una siffatta procedura contrasterebbe con il principio della libertà di stabilimento, di non discriminazione e di tutela della concorrenza, di cui agli articoli 49, 56 e 106 del TFUE. Inoltre, a parere della Corte, l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce che il rilascio delle concessioni demaniali marittime e lacuali deve necessariamente avvenire attraverso una gara pubblica che consenta a tutti gli operatori economici di inserirsi nel mercato.

Allo stesso tempo la sentenza riconosce la legittimità di eventuali deroghe, giustificata da motivi imperativi di interesse generale, quali, per esempio, la necessità di rispettare il principio della certezza del diritto e, in buona sostanza, il legittimo affidamento del concessionario uscente.

Considerato che

In sede di conversione del decreto-legge n. 113 del 24 giugno 2016, recante “Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio”, nella legge n. 160 del 7 agosto 2016 è stato introdotto, in materia di concessioni demaniali marittime, l’art. 24, comma 3-septies, il quale dispone espressamente “Nelle more della revisione e del riordino della materia in conformità ai principi di derivazione europea, per garantire certezza alle situazioni giuridiche in atto e assicurare l’interesse pubblico all’ordinata gestione del demanio senza soluzione di continuità, conservano validità i rapporti già instaurati e pendenti in base all’articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25”.

Tale norma riconosce dunque e ribadisce la validità ex lege delle concessioni demaniali marittime già instaurate e pendenti in base al decreto legge n. 179 del 2012 (art. 34-duodocies) che da ultimo aveva prorogato di 5 anni le concessioni.

Evidenziato che

La sopra citata norma, cosiddetta salva-spiagge, rappresenta comunque una norma – ponte, valevole quale disposizione transitoria, approvata allo scopo di tutelare il legittimo affidamento degli attuali titolari delle concessioni demaniali; rimane pertanto la necessità di sottoporre la materia oggetto delle concessioni demaniali marittime ad un profondo riordino.

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, in data 25 marzo 2015, aveva approvato un documento sulla revisione e il riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime. In tale documento si affermava espressamente che “la necessità di adeguare il quadro normativo italiano in materia di demanio marittimo ai principi comunitari in materia di trasparenza, non discriminazione, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi è un’esigenza indifferibile – … – e può costituire l’occasione per riformare ed aggiornare l’intera materia, con ciò venendo anche incontro alle richieste delle varie categorie economiche che operano sul demanio marittimo”, e si chiedeva di procedere al più presto nella approvazione di tale riforma.

Sottolineato che

La questione è di fondamentale importanza, in quanto ha rilevanti risvolti sul futuro di più di 30.000 imprese italiane, che attendono la risoluzione delle questioni pendenti.

Tenuto conto che

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali Enrico Costa, il 27 gennaio ha approvato un disegno di legge di delega al governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico ricreativo. La delega (che mira anche al superamento delle problematiche che la normativa nazionale pone in relazione a quella europea come evidenziate da ultimo dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la sentenza del 14 luglio 2016), elenca i principi e i criteri direttivi cui il Governo deve attenersi, prevedendo in particolare modalità di affidamento delle concessioni nel rispetto dei principi di concorrenza, di qualità paesaggistica e di sostenibilità ambientale, di valorizzazione delle diverse peculiarità territoriali, di libertà di stabilimento, di garanzia dell’esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di riconoscimento e tutela degli investimenti, dei beni aziendali e del valore commerciale, mediante procedure selettive che assicurino imparzialità, trasparenza e pubblicità e che tengano conto della professionalità acquisita nell’esercizio di concessioni di beni demaniali marittimi, nonché lacuali e fluviali, per finalità turistico-ricreative.

Proprio per le innovazioni che verranno introdotte è previsto tra i principi e criteri direttivi un adeguato periodo transitorio per l’applicazione della disciplina di riordino”.

Tutto ciò premesso e considerato

Impegna la Giunta Regionale

A sollecitare il Governo affinché intervenga rapidamente e il Parlamento affinché il provvedimento sia incardinato al più presto nell’odg. dei lavori, e ad approvare in tempi brevi il provvedimento stesso e i relativi decreti attuativi, in modo da dare risposta all’esigenza di applicazione dei principi di concorrenza, tenendo anche conto delle esigenze delle imprese del settore (caratterizzate da professionalità maturata e da ingenti investimenti effettuati), in modo da garantire tempi congrui nel periodo transitorio.

Qualora l’intervento del legislatore nazionale non avvenga in tempi congrui, ad intervenire dal punto di vista legislativo, al fine di garantire l’applicazione dei principi comunitari e tutelare le attività imprenditoriali operanti in ambito balneare, le professionalità maturate e gli investimenti effettuati.

Approvata a maggioranza dalla Commissione II Politiche economiche nella seduta del 22 febbraio 2017.

A firma dei Consiglieri: Bagnari, Campedelli, Zoffoli, Cardinali, Lori, Zappaterra, Sabattini, Ravaioli, Serri, Caliandro, Rontini, Calvano, Bessi, Montalti