Annuncio in aula: 21/10/2015

Approvato in data: 21/10/2015

L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

a livello internazionale la legislazione in materia di discriminazione, intesa come trattamento non paritario diretto nei confronti di un individuo o gruppo di individui, in virtù della loro appartenenza ad una particolare categoria, è determinata dalla Dichiarazione Universale dei Diritti umani, che nacque in risposta alle atrocità commesse dal regime nazista e frutto di discriminazioni razziali, per orientamento sessuale, opinioni politiche;

essa ribadisce che “tutti hanno diritto a un’eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione”, nonché “l’istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana e al rafforzamento del rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali”;

la Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea all’art. 21 afferma pure che “È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali.”;

la stessa Carta Costituzionale fonda sul principio di uguaglianza l’orizzonte di convivenza civile, riconoscendo e garantendo i diritti inviolabili dell’uomo e della donna e attribuendo alla Repubblica il compito di rimuovere ogni ordine di ostacolo che impedisce il pieno sviluppo della persona umana;

la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e Adolescenza dichiara, altresì, che l’educazione deve favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nel rispetto dei diritti e libertà fondamentali, preparandolo ad assumere la responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi.

Premesso inoltre che

ha sempre più rilevanza nell’ambito socio-culturale ed educativo l’attuazione degli obiettivi di cui all’art. 168 del Trattato sul funzionamento dell’UE relativo alla salute pubblica, quali la prevenzione della malattia e rischi per la salute compresi quelli legati allo stile di vita, che nei ragazzi e ragazze possono essere fortemente condizionati da stereotipi sessisti e forzature di vario tipo, facilitati dall’assenza di informazioni nonché da un’accessibilità incontrollata a fonti internet che possono indurre a comportamenti a rischio per la propria salute psicofisica;

in questo contesto il termine “genere”, nel suo impiego filosofico, socioculturale e sociosanitario, assume significati e complessità che non sono e non devono essere riconducibili alla cosiddetta “teoria del gender”, quanto piuttosto al rapporto che esiste tra componente biologica e culturale delle differenze in particolare tra uomo e donna, per meglio rendere appropriati gli approcci sia educativi che sociosanitari.

Considerato che

le tematiche inerenti al rapporto tra sesso biologico e identità di genere/ruolo sociale sono da decenni oggetto nelle nostre università di corsi (ad esempio negli insegnamenti di sociologia, di storia sociale e di antropologia culturale) e possono di conseguenza trovare spazio nei percorsi formativi e scolastici, purché in modo scientificamente fondato e epistemologicamente corretto, nel rispetto delle norme e degli ordinamenti che regolano il sistema scolastico e l’offerta formativa, ivi compresa la indispensabile collaborazione e alleanza educativa tra famiglia e scuola, per gli allievi minori;

le norme nazionali vigenti in materia di istruzione, come interpretate e applicate anche da circolari del MIUR, hanno confermato che progetti inerenti a tali tematiche possono essere sviluppati, nel rispetto delle norme e dei principi che regolano la definizione, approvazione e diffusione del Piano dell’Offerta Formativa e la definizione e sottoscrizione del Patto di corresponsabilità educativa con le famiglie;

in particolare, la recente circolare MIUR n. 1972 del 15/09/2015 esclude che forme ideologiche di presentazione delle problematiche di genere possano rientrare tra gli obiettivi dei percorsi scolastici, mentre è volta alla corretta interpretazione e alla piena attuazione dell’art. 1 comma 16 della legge 107/2015 (“La Buona Scuola”) che recita testualmente: “Il piano triennale dell’offerta formativa assicura l’attuazione dei principi di pari opportunità, promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l’educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche indicate dall’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119” recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere” e che prevede che anche i percorsi scolastici siano chiamati a contribuire al “Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere”, in particolare con il mandato di “promuovere l’educazione alla relazione e contro la violenza e la discriminazione di genere nell’ambito dei programmi scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, al fine di sensibilizzare, informare, formare gli studenti e prevenire la violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di genere, anche attraverso un’adeguata valorizzazione della tematica nei libri di testo”.

Preso atto che

in Emilia-Romagna sono attualmente circa settanta i progetti che coinvolgono la scuola, gli ambienti di lavoro, gli operatori sanitari oppure rivolti alla comunità nel suo insieme, avviati dalla Regione e dalle Aziende sanitarie per promuovere stili di vita sani e prevenire patologie croniche o endemiche, mettendo in pratica i principi del programma nazionale “Guadagnare salute” sotto l’egida del Ministero e dell’Istituto Superiore di Sanità;

tra i progetti regionali citati rientrano quelli di educazione all’affettività e sessualità, basati su linee guida nazionali ed internazionali, che forniscono informazioni e favoriscono comportamenti corretti e preventivi, attraverso il potenziamento delle competenze relazionali ed emotive (life skills) quali l’autoconsapevolezza, l’empatia, la capacità di prendere decisioni determinanti per il benessere e la salute, propri e degli altri, in una cultura del rispetto reciproco;

obiettivi dichiarati di questi programmi educativi sono la prevenzione di interruzioni volontarie di gravidanza, AIDS e altre malattie sessualmente trasmesse, la prevenzione della violenza di genere e omofobica, del bullismo e della violenza tout court attraverso il superamento degli stereotipi, la promozione del benessere fisico, psicologico e relazionale dei preadolescenti/adolescenti e degli strumenti per superare positivamente condizioni di disagio in una società sempre più complessa e multiculturale.

Richiamati

i seguenti articoli della legge quadro regionale per la parità e contro le discriminazioni di genere L.R. 6/2014:

Art. 3 (Definizioni) a) genere: si assume la definizione di cui all’articolo 3 lettera c), della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica dell’11 maggio 2011 ratificata e resa esecutiva con legge n. 77 del 2013 per cui “con il termine ‘genere’ ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini”;

art. 7 (Educazione) comma 2. La Regione, anche in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale, università, scuole e istituti, enti di formazione, centri documentazione delle donne e di genere, promuove progetti che … favoriscano in tutte le scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia e l’università, un approccio multidisciplinare e interdisciplinare al rispetto delle differenze, al superamento degli stereotipi e delle discriminazioni multiple, allo studio dei significati socio-culturali della sessualità e dell’identità di genere.

Impegna l’Assemblea legislativa e la Giunta della Regione Emilia-Romagna,

per quanto di competenza,

a continuare a promuovere, coordinare e vigilare, percorsi e progetti educativi finalizzati al benessere dei/delle ragazzi/e ancora in età scolare e dunque alla prevenzione delle patologie fisiche o psichiche in particolare tra gli adolescenti, nonché di ogni forma di violenza derivante da discriminazioni di genere;

ad operare affinché siano promossi su tutto il territorio regionale coinvolgendo la scuola, le famiglie e gli studenti, nei modi e secondo gli obiettivi conformi ai principi e alle norme citate;

a continuare ad operare affinché tutti i progetti in materia di educazione all’affettività e sessualità, scelti in autonomia dagli istituti scolastici, siano supportati da adeguata formazione degli/delle insegnanti, educatori/trici sulle pratiche educative e didattiche, sulla promozione di quanto in premessa e siano preceduti da ampia e corretta informazione nonché coinvolgimento di genitori e studenti anche nel rispetto dei principi costituzionali di responsabilità educativa delle famiglie;

ad attivare, in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale, un monitoraggio sulle buone pratiche progettuali attivate sul territorio regionale, nonché sui fenomeni discriminatori e di bullismo che si vogliono contrastare;

ad individuare occasioni di approfondimento delle progettualità in corso nelle Commissioni competenti.

Mori, Torri, Taruffi, Mumolo, Prodi, Marchetti Francesca, Rossi Nadia, Zoffoli, Lori, Ravaioli, Tarasconi, Calvano, Rontini, Caliandro, Cardinali, Bagnari, Serri, Pruccoli, Bessi, Poli, Molinari, Montalti, Sabattini, Iotti