PROGETTO DI LEGGE DI INIZIATIVA CONSIGLIERI RECANTE:

“ISTITUZIONE DELLA BANCA REGIONALE DELLA TERRA”

Art. 1

Oggetto e finalità

 

  1. AI fine di valorizzare il patrimonio agricolo e forestale presente sul proprio territorio, la Regione Emilia-Romagna istituisce la Banca regionale della terra, di seguito denominata Banca.
  2. La Banca, facilitando l’incontro di domanda e offerta dei terreni, dei fabbricati rurali e delle aziende agricole di proprietà pubblica e privata, si propone di:
  3. a) favorire il recupero delle terre incolte o abbandonate;
  4. b) sostenere l’imprenditoria agricola, ed in particolare giovanile, attraverso il supporto al ricambio generazionale, all’innovazione fondiaria ed al primo insediamento;
  5. c) prevenire lo spopolamento dei territori montani e rurali della Regione attraverso il supporto a nuove possibilità occupazionali e di reddito;
  6. d) valorizzare beni comuni quali la biodiversità, le risorse naturali, la sicurezza del territorio e il paesaggio, attraverso il mantenimento del presidio umano qualificato nelle aree rurali e montane;
  7. e) favorire l’inclusione sociale nelle aree rurali coniugando l’utilizzo delle risorse agricole con le attività tese all’inserimento sociale e lavorativo dei soggetti svantaggiati e fragili di cui all’articolo 3 della legge regionale 17 luglio 2014, 12 (Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale. Abrogazione della legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7 “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale, attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381”);
  8. f) supportare le politiche di sviluppo territoriali in un’ottica di innovazione, inclusione e sostenibilità;
  9. g) generare risorse per la manutenzione e la gestione attiva del patrimonio pubblico agricolo e agroforestale;

h} creare le condizioni affinché la proprietà dei terreni inseriti nella Banca sia trasferita a soggetti che ne salvaguardino l’uso produttivo, nel pieno rispetto dell’autonomia privata ed in conformità alla legislazione vigente.

Art. 2

Banca regionale della terra

 

  1. La Banca regionale della terra consiste in una banca dati informatica, completa ed aggiornata, di tutti i terreni agricoli ed a vocazione agricola, dei terreni agro-forestali, delle aziende agricole e dei fabbricati rurali, di proprietà pubblica o privata, idonei e disponibili per l’affitto e la concessione, o sottoposti a provvedimento di sequestro o confisca secondo quanto previsto dal comma 2, lettera f}, nonché dei terreni agricoli considerati abbandonati o incolti ai sensi dell’articolo 4.
  2. La Banca comprende l’elenco:
  3. a) dei beni di cui al comma 1 di proprietà della Regione e dei suoi enti strumentali e dipendenti;
  4. b) dei beni di cui al comma 1 di proprietà degli enti locali che ne richiedano l’inserimento;
  5. c) dei beni di cui al comma 1 di proprietà dello Stato o degli enti pubblici statali che ne richiedano l’inserimento;
  6. d) dei beni di cui al comma 1 di proprietà di altri enti pubblici o di soggetti privati che ne richiedano l’inserimento;
  7. e) dei terreni dichiarati temporaneamente disponibili, in quanto abbandonati o incolti, secondo le modalità indicate nell’articolo 4, in attuazione dei principi e dei criteri della legge n. 440 del4 agosto 1978 (Norme per l’utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate), al fine di favorire il recupero delle terre abbandonate, coerentemente con la tutela degli interessi sociali, economici e ambientali delle comunità locali;
  8. f) dei beni di cui al comma l, sequestrati o confiscati ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) e dell’art 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa, convertito in legge 7 agosto 1992 n. 356, di cui l’ente titolare della proprietà o della gestione richieda l’inserimento nella Banca, compatibilmente con la normativa vigente.
  9. Per la realizzazione, l’implementazione, l’aggiornamento e la gestione della Banca, la Regione si avvale prioritariamente dell’integrazione di banche dati esistenti, disponibili presso la Regione medesima, l’Agenzia del Territorio o altri enti e istituzioni, con il sistema informativo regionale. le attività possono essere affidate ad amministrazioni ed enti pubblici, previa convenzione.
  10. le informazioni sulla fruizione della Banca, sui beni in essa presenti, nonché sulle procedure di cui all’articolo 3, sono accessibili al pubblico tramite il sito web della Regione e sono rese con le modalità indicate dal regolamento di cui all’articolo 6, che disciplina il funzionamento della Banca.
  11. la Regione cura l’informazione esterna, tesa alla conoscenza ed alla valorizzazione della Banca presso Istituzioni, enti e cittadini, sentiti gli Enti locali e le rappresentanze economiche e associative.

Art. 3

Assegnazione dei beni inseriti nella Banca regionale della terra

 

  1. I beni di cui all’articolo 2, comma 2, lettere da al ad e) sono assegnati secondo la procedura stabilita dal regolamento di cui all’articolo 6, che deve prevedere la redazione di un piano di sviluppo aziendale o di un piano di gestione forestale da parte del richiedente.
  2. I beni di cui all’articolo 2, comma 2, lettera f), sono assegnati nel rispetto delle procedure definite dalle norme che li regolano.
  3. Costituiscono criteri di priorità ai fini dell’assegnazione dei beni di cui al comma 1:
  4. a) l’età inferiore ai 40 anni del richiedente;
  5. b) l’essere imprenditore agricolo, in forma singola o associata, ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile o l’impegnarsi ad acquisire tale qualifica entro sei mesi dall’assegnazione del bene. In tale ultimo caso, l’assegnazione diviene effettiva solo dopo l’acquisizione della qualifica stessa;
  6. c) per terreni prevalentemente forestali, l’iscrizione del richiedente all’albo regionale delle imprese forestali di cui all’articolo 3-bis della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30 (Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 25 maggio 1974, n. 18 e 24 gennaio 1975 n.6);
  7. d) la previsione, nel piano di sviluppo aziendale, dell’impiego di modelli di agricoltura biologica e sostenibile, ovvero la realizzazione di produzioni a marchio di qualità o tutelate ai sensi della legge regionale 29 gennaio 2008, n.l (Tutela del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario del territorio emiliano-romagnolo);
  8. e) la previsione, nel piano di sviluppo aziendale o nel piano di gestione forestale, di progetti di collaborazione con start up innovative d’ambito agricolo, agroalimentare e agroforestale insediate nel territorio regionale;
  9. f) l’utilizzo del bene per finalità di agricoltura sociale;
  10. g) per i terreni di montagna e collina non idonei ad essere sottoposti a lavorazioni frequenti o profonde, la presentazione, nel piano di sviluppo aziendale, di progetti che prevedono l’utilizzo estensivo a pascolo o la produzione di piccoli frutti, piante officina li, frutta a guscio;
  11. h) l’essere proprietari o titolari di diritti reali sui terreni o i beni confinanti col terreno da assegnare e già adibiti ad attività agricola, agro-forestale o silvo-pastorale, ai fini dell’espansione dell’attività stessa, purché sussista almeno una delle condizioni elencate nel presente comma dalla lettera a) alla lettera g).L’assegnazione dei beni di cui al comma l, in riferimento al piano di sviluppo aziendale o al piano di gestione forestale presentato, specifica le condizioni necessarie per la conservazione del patrimonio agricoloforestale, l’uso per il quale il bene viene assegnato, la durata dell’assegnazione e l’ammontare del canone o corrispettivo che deve essere corrisposto dall’assegnatario al proprietario, secondo i criteri e con le modalità disciplinate dal regolamento di cui all’articolo 6.
  12. L’assegnazione dei beni di cui al comma 1, in riferimento al piano di sviluppo aziendale o al piano di gestione forestale presentato, specifica le condizioni necessarie per la conservazione del patrimonio agricolo-forestale, l’uso per il quale il bene viene assegnato, la durata dell’assegnazione e l’ammontare del canone o corrispettivo che deve essere corrisposto dall’assegnatario al proprietario, secondo i criteri e con le modalità disciplinate dal regolamento di cui all’articolo 6.

Art. 4

Censimento e utilizzo dei terreni abbandonati o incolti

 

  1. Si considerano abbandonati o incolti:
  2. a) i terreni agricoli che non siano destinati a uso produttivo da almeno 5 anni, ad esclusione di terreni oggetto di impegni e vincoli derivanti da normativa europea e di quelli espressamente indicati dalla normativa vigente;
  3. b) i terreni già destinati a colture agrarie e a pascolo in cui si sono insediate formazioni arbustive ed arboree, ad esclusione di quelli considerati bosco ai sensi dell’ordinamento nazionale e regionale vigente.
  4. Entro 180 giorni dall’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 6, i Comuni, avvalendosi eventualmente delle Unioni costituite ai sensi della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza), anche in collaborazione con gli uffici decentrati della Regione, gli enti per la gestione dei Parchi e la Biodiversità e gli enti di gestione del Patrimonio forestale regionale, effettuano il censimento, secondo le procedure individuate dal regolamento stesso, dei terreni abbandonati o incolti presenti nel proprio territorio e lo trasmettono alla Regione.
  5. L’avvenuto censimento è notificato ai proprietari e agli aventi diritto, che possono presentare osservazioni, richieste di cancellazione o di gestione diretta entro i termini e con le modalità indicate dal regolamento, ai sensi dell’articolo 6, comma 2. Qualora, nei termini previsti, non pervengano osservazioni o richieste, i terreni sono inseriti nella Banca. Negli altri casi, il regolamento stesso disciplina termini e modalità per l’eventuale inserimento dei terreni nella Banca.
  6. La Regione coordina le attività tecnico-amministrative finalizzate all’inserimento dei terreni nella Banca.
  7. La Regione, anche attraverso i propri uffici decentrati, provvede all’approvazione del piano di sviluppo aziendale o del piano di gestione forestale per la coltivazione dei terreni individuati quali abbandonati o incolti, redatto dai soggetti che fanno richiesta di assegnazione dei terreni medesimi e che si obbligano a coltivarli in forma singola o associata in conformità al piano stesso, che deve essere allegato alla richiesta. Il piano di sviluppo aziendale e il piano di gestione forestale sono redatti e approvati secondo i criteri e le procedure definite dal regolamento, ai sensi dell’articolo 6, comma 2. Per i terreni di montagna possono essere presentati anche progetti di utilizzo a pascolo dei terreni.
  8. L’assegnazione è revocata e il terreno è riassegnato in caso di conduzione non conforme al piano approvato o di mancato pagamento del canone secondo le modalità stabilite del regolamento di cui all’articolo 6, comma 2.
  9. L’approvazione del piano consente al Comune o, all’Unione di Comuni l’occupazione temporanea e non onerosa dei terreni, per il periodo di efficacia del piano medesimo, ai fini della successiva assegnazione ai privati richiedenti, secondo le modalità definite dal regolamento, ai sensi dell’articolo 6. Ai proprietari i cui terreni sono stati oggetto di assegnazione è dovuto il canone determinato ai sensi dell’articolo 6, comma 2.
  10. I proprietari e gli aventi diritto possono chiedere, entro i termini e secondo i criteri e le modalità stabiliti, dal regolamento ai sensi dell’articolo 6, comma 2, di, gestire direttamente i terreni, allegando alla richiesta il piano di sviluppo aziendale o il piano di gestione forestale.
  11. Qualora i terreni abbandonati o incolti inseriti nella banca della terra non siano oggetto di richieste di coltivazione, il Comune o l’Unione ha facoltà di provvedere direttamente agli interventi necessari ai fini della tutela degli interessi sociali, economici e ambientali delle comunità locali, come definiti da un piano di intervento redatto dall’Ente. In tal caso, il Comune o l’Unione provvede al recupero delle spese secondo i criteri determinati dal regolamento, ai sensi dell’articolo 6, comma 2.

Art. 5

Misure di sostegno per l’accesso alla terra

 

  1. La Regione concorre al perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge mediante l’attuazione degli strumenti di programmazione comunitaria, nazionale e regionale relativi alfa sviluppo rurale, territoriale e sociale, individuando, in particolare i fabbisogni e le specifiche azioni di sostegno volte a favorire il riutilizzo a fini agricoli e forestali dei terreni incolti o abbandonati e dando priorità ai giovani imprenditori.

Art. 6

Regolamento per il funzionamento della Banca della Terra e per l’utilizzo dei terreni abbandonati e incolti

1.Con regolamento, da adottare entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce le modalità di attuazione della legge medesima ed in particolare:

  1. a) le modalità di implementazione, aggiornamento e gestione della Banca, ivi comprese le modalità di acquisizione e gestione dei dati da parte di soggetti esterni alla Regione, prevedendo comunque che la descrizione dei terreni e dei beni fornisca informazioni sulle modalità di affitto e concessione;
  2. b) le modalità per rendere accessibili al pubblico le informazioni sulla fruizione della Banca;
  3. c) la modulistica relativa all’inserimento e al trattamento dei terreni e dei beni di soggetti terzi entro la Banca;
  4. d) i criteri per la redazione e approvazione del piano di sviluppo aziendale o del piano di gestione forestale;
  5. e) i punteggi relativi ai criteri di priorità di cui all’articolo 3, comma 3;
  6. f) i criteri, le modalità e le procedure, per l’assegnazione dei terreni e dei beni inseriti nella Banca;
  7. g) le idonee garanzie a copertura del regolare pagamento dei canoni dovuti ai proprietari dei beni assegnati;
  8. h) le modalità di controllo sulla conduzione dei beni assegnati.
  9. Nel medesimo regolamento vengono disciplinate le modalità per il censimento e l’utilizzo dei terreni abbandonati o incolti di cui all’articolo 4. In osservanza dei principi e dei criteri di cui alla legge n. 440 del 1978, la Giunta regionale definisce:
  10. a) le norme tecniche e le procedure per il censimento dei terreni ed i relativi aggiornamenti;
  11. b) i criteri per l’adeguata pubblicità degli elenchi dei terreni classificati come abbandonati o incolti;
  12. c) le procedure per la notifica ai proprietari e agli aventi diritto dell’avvenuto censimento;
  13. d) i termini e le modalità per la presentazione di osservazioni, richieste di cancellazione o di gestione dei terreni da parte dei proprietari o degli aventi diritto, nonché per l’inserimento dei terreni nella Banca;
  14. e) i criteri di determinazione dei canoni dovuti ai proprietari dei terreni assegnati, l’introduzione di idonee garanzie a copertura del regolare pagamento dei canoni, nonché le norme concernenti la revoca e la riassegnazione;
  15. f) le modalità per il coordinamento delle attività tecnico-amministrative di cui all’articolo 4, comma 4;
  16. g) i criteri per il recupero delle spese sostenute dai Comuni e dalle Unioni di Comuni ai sensi dell’articolo 4, comma 8.

Art. 7

Clausola valutativa

 

  1. L’Assemblea legislativa esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti nel valorizzare il patrimonio agricolo e forestale presente sul territorio regionale. A tal fine la Giunta, con cadenza triennale, presenta alla Commissione assembleare competente una relazione su attuazione e risultati ottenuti della presente legge, evidenziando i seguenti aspetti:
  2. a) fase di costituzione della Banca regionale della terra e successive attività di gestione e promozione della stessa;
  3. b) tipologia, caratteristiche e distribuzione territoriale del patrimonio inserito nella Banca;
  4. c) come la Banca regionale della terra ha favorito la gestione attiva del patrimonio agricolo e forestale, evidenziando dimensioni, caratteristiche e distribuzione territoriale di quanto assegnato;
  5. d) tipologie degli assegnatari e attività insediate stanti i piani di sviluppo aziendale o di gestione forestale, dando conto in particolare del sostegno all’imprenditoria giovanile, alle start up innovative insediate e alle forme di agricoltura sociale avviate;
  6. e) eventuali criticità riscontrate nel corso dell’attuazione.
  7. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

Art. 8

Norma finanziaria

 

  1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge per gli esercizi finanziari 2016-2018 la Regione provvede nell’ambito delle risorse di cui al bilancio di previsione 2016-2018 della Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca” Programma 1 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”.
  2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle relative variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.
  3. Per gli esercizi successivi al 2018, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati ai sensi di quanto disposto dall’articolo 38 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

Analisi degli articoli

Art. 1

L’articolo enuncia le finalità dell’intervento. Non sono previsti oneri in quanto gli interventi vengono poi declinati in articoli successivi.

Art. 2

L’articolo prevede l’istituzione della Banca regionale della terra: banca dati informatica, completa ed aggiornata, con tutti i terreni agricoli e a vocazione agricola, dei terreni agro-forestali, delle aziende agricole e dei fabbricati rurali, di proprietà pubblica o privata idonei e disponibili per l’affitto e la concessione in quanto incolti (in attuazione dei principi e dei criteri della legge n.440 del 1978), o sottoposti a provvedimento di sequestro o confiscati ai sensi del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (D.Lgs 159/2011).

La Regione si avvale dell’integrazione di banche dati esistenti, disponibili presso la Regione medesima, l’Agenzia del Territorio, altri enti e istituzioni, con il sistema informativo regionale, tenendo in considerazione la possibilità di affidare la realizzazione, l’implementazione, l’aggiornamento e la gestione della banca dati ad amministrazioni e enti pubblici, previa convenzione.

Le informazioni sulla fruizione della Banca si prevede siano accessibili al pubblico tramite il sito web della Regione Emilia-Romagna.

Le risorse per fare fronte all’implementazione, alla gestione e alla promozione della Banca dati, rientrano nell’ambito di quanto stanziato nel bilancio regionale relativamente alla missione 16 programma 1 riallocando parte delle risorse ivi previste.

Art. 3

L’articolo norma l’assegnazione dei terreni attraverso una procedura stabilita con regolamento, che prevede la redazione di un piano di sviluppo aziendale o piano di gestione forestale da parte del richiedente.

Nell’articolo viene enunciato che nel provvedimento di assegnazione è specificata la durata dell’assegnazione e l’ammontare del canone o corrispettivo.

Si tratta di disposizione di carattere ordina mentale che non prevede oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4

L’articolo dispone che i Comuni, avvalendosi eventualmente delle Unioni di Comuni, degli Enti per la gestione dei Parchi e la Biodiversità, degli Enti di gestione del Patrimonio forestale regionale, effettuino il censimento dei terreni abbandonati o incolti presenti nel proprio territorio al fine dell’inserimento in banca dati, secondo modalità disposte da Regolamento.

La Regione coordina le attività tecnico-amministrative finalizzate all’inserimento dei terreni nella Banca, fissa le modalità e i criteri per la predisposizione del piano di sviluppo aziendale o piano di gestione forestale per la scelta del contraente secondo i criteri e le procedure definite dal Regolamento e li approva.

12

Qualora i terreni abbandonati o incolti inseriti nella banca della terra non siano oggetto di richieste di coltivazione, il Comune o l’Unione ha facoltà di provvedere direttamente agli interventi necessari ai fini della tutela degli interessi sociali, economici e ambientali. In tal caso, il Comune o l’Unione provvede al recupero delle spese secondo i criteri determinati da Regolamento.

Si tratta di disposizioni di carattere ordinamentale che non prevedono oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5

In tale articolo è disposto che la Regione concorre al perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge mediante l’attuazione degli strumenti di programmazione comunitaria, nazionale e regionale relativi allo sviluppo rurale, territoriale e sociale, individuando, in particolare i fabbisogni e le specifiche azioni di sostegno volte a favorire il riutilizzo a fini agricoli e forestali dei terreni incolti o abbandonati e dando priorità ai giovani imprenditori.

Non sono previsti quindi oneri in quanto trattasi di disposizione di tipo ordinamentale che non istituisce nuove figure di contributi ma si limita a prevedere criteri di premialità nell’ambito di iniziative e misure già in essere.

Art. 6

L’articolo prevede l’adozione di un Regolamento per definire le modalità di implementazione, aggiornamento e gestione della Banca dati ivi comprese le modalità di acquisizione e gestione dei dati da parte di soggetti esterni alla Regione.

Il regolamento, tra i vari aspetti che deve trattare, disciplina i criteri per la redazione e approvazione del piano di sviluppo aziendale o del piano di gestione forestale e definisce i punteggi, i criteri e le priorità per l’assegnazione dei terreni presenti nella stessa.

Norma ordinamentale senza oneri aggiuntivi per il bilancio.

Art. 7

Norma ordina mentale senza oneri aggiuntivi per il bilancio.

Art. 8

È la norma finanziaria.

A firma dei Consiglieri: Serri, Caliandro, Calvano, Bagnari, Cardinali, Iotti, Montalti, Marchetti Francesca, Lori, Campedelli, Rontini, Ravaioli, Paruolo, Soncini, Pruccoli, Torri